CAPO I
SEZIONE III
§ 5
Delle contravvenzioni concernenti la
prevenzione di delitti contro il patrimonio
Art. 705. (1) Commercio non autorizzato di cose preziose. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila (euro 258) a tremilioni (ero 1.549).
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.
(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 56 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.