Art. 83. Vendita o distruzione delle cose deperibili.
1. La vendita delle cose indicate nell’articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.