Logo del Laurus Robuffo

Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato

Art. 261.  Rivelazione di segreti di Stato.  Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell’art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell’ergastolo,e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] (1).

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto in flagranza: primi tre commi obbligatorio (380 c.p.p.); ultimo comma non consentito. Il fermo è consentito solo nell’ipotesi dei primi tre commi e del quinto, seconda ipotesi (384 c.p.p.); 3) competenza: commi 1, 2, 3, 5, seconda ipotesi, Corte di Assise; comma 5, prima ipotesi, Tribunale monocratico.