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Art. 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Art. 663. (1) Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in  circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge (2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51) a  seicentomila (309).

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o  disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti e disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 46 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.

(2) Cfr. art. 113 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) il quale peraltro è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 14 giugno 1956, n. 1 salvo che nel comma 5,  che così recita: «le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dalla autorità competente».