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Art. 174. Rettifiche e integrazioni alla motivazione

Art. 174. Rettifiche e integrazioni alla motivazione. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.