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Art. 392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni

                                                                              CAPO III

                                                             DELLA TUTELA ARBITRARIA

                                                                DELLE PRIVATE RAGIONI

Art. 392.  Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.  Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un
milione (euro 516).

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (1).

(1) Il terzo comma è stato aggiunto dall’art. 1 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.