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Art. 54 ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Art. 54-ter. (1) Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata. 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati  nell’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. b) D.L. 20 novembre 1991, n. 367 e poi così modificato dall’art. 9, co. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile  2015, n. 43.