Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante.
1. La parte civile può proporre impugnazione [, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito (1).
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell’articolo 542.
(1) Comma così modificato (con soppressione delle parole «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» e modifica del secondo periodo) dall’art. 6, L. 20 febbraio 2006, n. 46.