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Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Art. 501. (1) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da uno (euro 516) a cinquanta (euro 25.822) milioni di lire.

Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici  italiani.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 2 della L. 27 novembre 1976, n. 787.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.), anche se il fatto è stato commesso all’estero; 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) solo per le ipotesi di delitto
aggravato ex co. 3; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.