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Art. 300. Condizione di reciprocità

Art. 300. Condizione di reciprocità. Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell’art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.