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Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali.

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.