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Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno

Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio è annullato a causa  dell’impedimento occultato, con la reclusione fino ad un anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila (euro 206) a due milioni (euro 1.032).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.