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Art. 357. Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria

Art. 357. Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

    a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

    b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

    c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351 (1);

    d) perquisizioni e sequestri;

    e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

    f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373.

4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

(1) La lett. c) del comma 2 è stata così sostituita dall’art. 4 comma 5 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Per effetto della modifica tutte le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 devono essere documentate mediante verbale.