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Art. 100. Recidiva facoltativa

[Art. 100. Recidiva facoltativa. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzione, ovvero fra delitti dolosi e preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]

Articolo abrogato dall’art. 10 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. dalla L. 7 giugno 1974, n. 220.