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Art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni

Art. 676. (1) Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi per sua colpa, rovini, è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila (euro 154) a unmilioneottocentomila (euro 929).

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila (euro 309).

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 51 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il sindaco.

Per l’ipotesi del 2° co. - V. procedura sub art. 650.