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Art. 5. Competenza della corte di assise
Capo II - Sezione II - Competenza per materia

                                                                                                 CAPO II

                                                                                               Sezione II
                                                                                  Competenza per materia


Art. 5. Competenza della corte di assise. 1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309; (1) (2)

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 [, 600, 601 e 602] (3) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;

d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (4).

(1) La lett. a) - già in precedenza modificata dall’art. 1 D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 conv. in L. 21 aprile 1999, n. 109 - è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2010), conv., con modif., dalla L. 6 aprile 2010, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale ».

(2) Si riporta il testo degli artt. 1, comma 2, e 2, D.L. n. 10/2010 cit.:

«Art. 1. Modifiche in materia di competenza della Corte di assise. 1. Omissis.

2. Fermo quanto previsto dall’art. 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l’azione penale.

Art. 2. Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale comunque aggravati. 1. In deroga a quanto previsto  nell’art. 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise».

(3) Parole soppresse dall’art. 6, L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23 agosto 2003, n. 195). Tale disposizione si applica soltanto ai reati commessi successivamente alla data di  entrata in vigore della citata legge 228/2003 (art. 16 L. n. 228/2003 cit.).

(4) Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, D.L. n. 10/2010 cit.