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Art. 190. Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Art. 190.  Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile.  Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della  persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2), 4) e 5) del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le  condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le  circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente.