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Art. 3

Art. 3.  Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di «pene restrittive della libertà personale» o «individuale» e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di «pene detentive» o «pene restrittive della libertà personale», per la stessa durata.