Art. 238-bis. (1) Sentenze irrevocabili.
1. Fermo quanto previsto dall’art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.
(1) L’art. 238 bis è stato aggiunto dall’art. 3 comma 2 D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 1992 n. 356.