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Art. 589. Omicidio colposo

Art. 589. Omicidio colposo. Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (1).

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la  pena è della reclusione da tre a dieci anni (2).

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.](3)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la  più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (4) (5) (6).
 


(1) Il comma 2, già sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102, poi modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con  odif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 è stato, infine, così modificato (mediante la soppressione delle parole riportate fra parentesi quadre) dall’art. co. 3, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).

Per il reato di cui al comma 2, vedi anche le specifiche disposizioni contenute negli artt. 406, 416 e 429 c.p.p.

(2) Comma inserito dall’art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(3) Comma inserito dall’art. 1, co. 1, lett. c), D.L. n. 92/2008 cit. e poi abrogato dall’art. 1, co. 3, L. n. 41/2016 cit.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), D.L. n. 92/2008 cit.

(5) Si riporta l’art. 3, L. n. 102/2006 cit.:

«Art. 3. Disposizioni processuali. 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le
norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile».

Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile reca: “Delle controversie individuali di lavoro”.

(6) Si riporta il testo dell’art. 61, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101):

«Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa. 1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia  determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della  persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.). L’arresto non è consentito se si versa nelle condizioni previste dall’art. 189 co. 8 CdS (conducente del veicolo che si ferma e presta soccorso all’investito); 3) il fermo è consentito per le ipotesi previste dal co. 2, 3 e  dall’attuale co. 4 (ultimo comma); 4) la competenza è del Tribunale (monocratico nelle ipotesi previste dai co. 1, 2 e 3; collegiale nell’ipotesi di cui  all’ultimo comma).