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Art. 231. Sostituzione del perito

Art. 231. Sostituzione del perito.

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli.

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è  trasmessa all’ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma  da lire trecentomila (euro 154) a lire tre milioni (euro 1.549).

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.