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Art. 254. Agevolazione colposa

Art. 254. Agevolazione colposa.  Quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito; 3) competente è il Tribunale monocratico.