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Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato.

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l’avocazione a norma dell’articolo 412 comma 1.

2. Disposta l’avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del  comma 1.