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Art. 265. Disfattismo politico

Art. 265.  Disfattismo politico.  Chiunque, in tempo di guerra diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un’attività tale
da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell’ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

 

Procedura: 1) si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313); 2) per gli altri riferimenti procedurali v. art. 263.