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Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilità

Art. 160. (1) Efficacia del decreto di irreperibilità.

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice  o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che  definisce l’udienza preliminare ovvero quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal  pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell’articolo 159.

 

 

(1) L’articolo è stato così sostituito ad opera dell’art.4 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.