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Art. 25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia

Art. 25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia. 

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.