Art. 175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non
superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condotta nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può altresì essere concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell’art. 135 è cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.
[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.].
Articolo sostituito dall’art. 104 L. 24 novembre 1981 n. 689. Ultimo comma abrogato dall’art. 7 della L. 5 febbraio 1990 n. 19.
Con la sentenza n. 155 del 7 giugno 1984, la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità del comma 1 del presente articolo nella parte in cui preclude la possibilità di concedere ulteriormente non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, qualora la condanna si riferisca a pene per reati anteriormente commessi che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. Con successiva sentenza n. 304 del 10 marzo 1988, è stata nuovamente dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 175 nella parte in cui non prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore ad un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell’art. 135.