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Art. 45. Casi di rimessione
Capo VIII - Rimessione del processo

                                                                                                    CAPO VIII
                                                                                RIMESSIONE DEL PROCESSO


Art. 45. Casi di rimessione. 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il  processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Articolo così sostituito dall’art. 1 co. 1, L. 7 novembre 2002, n. 248.