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Art. 563. Estinzione del reato

Art. 563. Estinzione del reato. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue
il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Dichiarato incostituzionale. V. sub art. 559.