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Art. 254 bis. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni

Art. 254-bis. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto,  con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

Articolo inserito dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).