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Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi

 Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi.  

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l’allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.