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Art. 224. Minore non imputabile

Art. 224.  Minore non imputabile.  Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi  sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva  compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’art. 98.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 20 gennaio 1971, ha dichiarato illegittimo il 2° comma «nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il ricovero per almeno tre anni, in un riformatorio giudiziario».