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Art. 218. Presupposti dell’esperimento giudiziale
Capo V - Esperimenti giudiziali

                                                                                                    CAPO V

                                                                                  ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Art. 218. Presupposti dell’esperimento giudiziale.

1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di  svolgimento del fatto stesso.