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Art. 68. Limiti al concorso di circostanze

Art. 68. Limiti al concorso di circostanze. Salvo quanto è disposto nell’articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra
circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole
soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggior diminuzione
di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione
di pena.