Logo del Laurus Robuffo

Art. 249. Perquisizioni personali

Art. 249. Perquisizioni personali.

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché  questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi è sottoposto.