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Art. 675. Falsità di documenti

Art. 675. Falsità di documenti.

1. Se la falsità di un atto o di un documento accertata a norma dell’articolo 537 non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.

2. La cancellazione totale del documento disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse.

3. Negli altri casi il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione rinnovazione o riforma è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.