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Art. 350. Agevolazione colposa

Art. 350. (1) Agevolazione colposa. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata,per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila (euro 154) a unmilioneottocentomila (euro 929).

 

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 39 D.Lgs. 507/99 già citato sub art. 345. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.