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Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti

Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti. 

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.