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Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il
lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

[In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta
a pignoramento o a sequestro].

 

L’ultimo comma deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto delle previsioni contenute nell’art. 24 della L. 26 luglio 1975, n. 354.