Art. 145. Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il
lavoro prestato.
Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
[In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta
a pignoramento o a sequestro].
L’ultimo comma deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto delle previsioni contenute nell’art. 24 della L. 26 luglio 1975, n. 354.