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Art. 704. Armi

Art. 704. Armi. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1) quelle indicate nel n. 1) del capoverso dell’articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.