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Art. 118 bis. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 118-bis. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del  direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.

3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare  l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma  automatizzata.

Articolo inserito dall’art. 14, L. 3 agosto 2007, n. 124 (in vigore dal 12 ottobre 2007).