Logo del Laurus Robuffo

Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza

Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza.

1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.