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Art. 546. Requisiti della sentenza

Art. 546. Requisiti della sentenza.

1. La sentenza contiene:

    a) l’intestazione in nome del popolo italiano e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;

    b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

    c) l’imputazione;

    d) l’indicazione delle conclusioni delle parti;

    e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con  l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

     1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

     2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e della misura di sicurezza;

     3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

     4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (1); 

    f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;

    g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla  sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la  sottoscrizione del giudice.

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, co. 52, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.