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Art. 186. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 186.  Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.  Oltre  quanto è prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.