Art. 639-bis. (1) Casi di esclusione della perseguibilità a querela. Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 97 della L. 24 novembre 1981, n. 689.