CAPO I
DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per comodità, si riporta il testo dell’art. 14, L. 30 giugno 2009, n. 85 (relativa, fra l’altro, all’istituzione della banca dati nazionale del DNA) che ha introdotto una specifica tipologia di delitto:
«Art. 14. Sanzioni. 1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi».
Art. 314. (1) Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (2).
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
(1) Articolo sostituito dall’art. 1 della L. 26 aprile 1990, n. 86.
(2) Comma così modificato prima dall’art. 1, co. 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi dall’art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) per il 1° comma e non è consentito per il 2° comma; 4) il fermo è consentito per il 1° comma (384 c.p.p.); non è, invece, consentito per il 2° comma; 5) competente è il Tribunale collegiale.