CAPO VI BIS
PROVVEDIMENTI SULLA
COMPOSIZIONE COLLEGIALE O
MONOCRATICA DEL TRIBUNALE
Art. 33-quinquies. (1) Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale. 1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questo manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1.
Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare.
(1) Gli artt. da 33 quinquies a 33 nonies sono stati introdotti dall’articolo 170 D.Lgs. 51/98.