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Art. 162 bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Art. 162 bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.  Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non è ammessa quando ricorrano i casi previsti dal terzo capoverso del’art. 99, dall’art. 104 o dall’art. 105, né quando permangono  conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

[In caso di modifica dell’originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la  medesima, sempre che sia consentita.]

Articolo aggiunto dall’art. 126 L. 24 novembre 1981, n. 689.

L’ultimo comma (inserito dall’art. 9 L. 16 dicembre 1999, n. 479), è stato abrogato dall’art. 2 quattuordecies D.L. 7 aprile 2000, n.82 conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.