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Art. 730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere

CAPO I - EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

Art. 730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale. 

1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l’eventuale richiesta indicata nell’articolo 12 comma 2 del codice penale (1).

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall’art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall’autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell’esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all’estero, ne richiede la trasmissione all’autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. (2)

3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

(1) Comma così modificato dall’art. 53, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G. U. del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.

(2) Comma inserito dall’art. 14 L. 5 ottobre 2001, n. 367.