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Art. 185. Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione

Art. 185. Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione. 

1. Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’articolo 666 comma 5 del codice procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.